Coronavirus – Rinvio prestazioni ambulatoriali e ospedaliere non urgenti. Circolare del Ministero della Salute in cui spiega le linee guida
OGGETTO: trasmissione “Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata
differibile in corso di emergenza da COVID-19”
Si trasmettono in allegato le “Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata
differibile in corso di emergenza da COVID-19”, condivise ed approvate dal Comitato TecnicoScientifico della Protezione Civile.
Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile corso di emergenza da
COVID-19
In considerazione delle disposizioni urgenti concernenti il contrasto ed il contenimento della diffusione del
virus COVID-19 emanate dal Governo con i DD.PP.CC.MM. del 08.03.2020 e del 09.03.2020 ed alla luce
delle indicazioni generali in merito alla rimodulazione dell’attività programmata già contenute nelle Circolari
del Ministero della Salute del 29.02.2020 e del 01.03.2020, al fine di rendere omogenee le eventuali
iniziative di riorganizzazione delle attività ospedaliere di ricovero diurno e ordinario e ambulatoriali che si
rendessero necessarie allo scopo di soddisfare il potenziale incremento delle necessità di ricovero e di
limitare i flussi di pazienti all’interno delle strutture di assistenza, si comunicano le seguenti indicazioni
generali per la riprogrammazione delle attività da considerare clinicamente differibili in base a valutazione
del rapporto rischio-beneficio:
ATTIVITÀ AMBULATORIALE per prestazioni garantite dal SSN
NON PROCRASTINABILE:
prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal Piano nazionale per le liste d’attesa (PNGLA 2019-2021) di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019:
- U (Urgente): da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
- B (Breve), da eseguire entro 10 giorni.
PROCRASTINABILE:
prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui
all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019:
- D (Differibile), da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici:
queste prestazioni dovranno essere valutate singolarmente in base al quesito diagnostico; - P (Programmata) da eseguire entro 90/120 giorni.
Tali prestazioni dovranno essere riprogrammate non appena possibile.
ATTIVITÀ DI RICOVERO per prestazioni garantite dal SSN
NON PROCRASTINABILE:
- ricoveri in regime di urgenza;
- ricoveri elettivi oncologici;
- ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui
all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019).
PROCRASTINABILE:
- ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità B e C (come definite dal PNGLA 2019-2021 di
cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019). Questi casi verranno valutati singolarmente dal Direttore
Sanitario e dai Direttori delle Unità Operative di afferenza della lista di attesa in base alle
caratteristiche cliniche; - ricoveri elettivi classe di priorità D (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa StatoRegioni 21.02.2019).
Tali prestazioni dovranno essere riprogrammate non appena possibile.
Per leggere la circolare in formato pdf: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73675&parte=1%20&serie=null
Fonte: Ministero della Salute