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Coronavirus – Rinvio prestazioni ambulatoriali e ospedaliere non urgenti. Circolare del Ministero della Salute in cui spiega le linee guida

OGGETTO: trasmissione “Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata
differibile in corso di emergenza da COVID-19”

Si trasmettono in allegato le “Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata
differibile in corso di emergenza da COVID-19”, condivise ed approvate dal Comitato TecnicoScientifico della Protezione Civile.

Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile corso di emergenza da
COVID-19
In considerazione delle disposizioni urgenti concernenti il contrasto ed il contenimento della diffusione del
virus COVID-19 emanate dal Governo con i DD.PP.CC.MM. del 08.03.2020 e del 09.03.2020 ed alla luce
delle indicazioni generali in merito alla rimodulazione dell’attività programmata già contenute nelle Circolari
del Ministero della Salute del 29.02.2020 e del 01.03.2020, al fine di rendere omogenee le eventuali
iniziative di riorganizzazione delle attività ospedaliere di ricovero diurno e ordinario e ambulatoriali che si
rendessero necessarie allo scopo di soddisfare il potenziale incremento delle necessità di ricovero e di
limitare i flussi di pazienti all’interno delle strutture di assistenza, si comunicano le seguenti indicazioni
generali per la riprogrammazione delle attività da considerare clinicamente differibili in base a valutazione
del rapporto rischio-beneficio:

ATTIVITÀ AMBULATORIALE per prestazioni garantite dal SSN

NON PROCRASTINABILE:
prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal Piano nazionale per le liste d’attesa (PNGLA 2019-2021) di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019:

  • U (Urgente): da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
  • B (Breve), da eseguire entro 10 giorni.

PROCRASTINABILE:
prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui
all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019:

  • D (Differibile), da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici:
    queste prestazioni dovranno essere valutate singolarmente in base al quesito diagnostico;
  • P (Programmata) da eseguire entro 90/120 giorni.

Tali prestazioni dovranno essere riprogrammate non appena possibile.

ATTIVITÀ DI RICOVERO per prestazioni garantite dal SSN

NON PROCRASTINABILE:

  • ricoveri in regime di urgenza;
  • ricoveri elettivi oncologici;
  • ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui
    all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019).

PROCRASTINABILE:

  • ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità B e C (come definite dal PNGLA 2019-2021 di
    cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019). Questi casi verranno valutati singolarmente dal Direttore
    Sanitario e dai Direttori delle Unità Operative di afferenza della lista di attesa in base alle
    caratteristiche cliniche;
  • ricoveri elettivi classe di priorità D (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa StatoRegioni 21.02.2019).

Tali prestazioni dovranno essere riprogrammate non appena possibile.

Per leggere la circolare in formato pdf: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73675&parte=1%20&serie=null

Fonte: Ministero della Salute