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Legge Gelli e società scientifiche – I chiarimenti del ministero sui criteri per entrare nell’elenco di quelle abilitate a formulare le linee guida

La nota ministeriale chiarisce punto per punto la metodologia di applicazione delle previsioni del decreto, prime tra tutte risponde in merito alle aree specialistiche e alle percentuali di rappresentatività e prevede anche alcune possibilità in prima applicazione del decreto. LA NOTA DI CHIARIMENTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE

24 OTT – Dopo numerose richieste di chiarimenti circa l’applicazione del decreto del ministero della Salute del 2 agosto sulla rappresentatività delle Società scientifiche e Associazioni professionali per la partecipazione alla predisposizione delle linee guida previste dalla legge 24/2017 (legge Gelli) sulla responsabilità professionale, arriva la nota di chiarimento, “interpretazione autentica” del ministero a firma del direttore generale delle professioni Rossana Ugenti.

La nota del 23 ottobre (che in particolare per gli infermieri fa riferimento a una precedente nota dell’11 ottobre inviata in risposta alla Federazione Ipasvi che contiene pressoché le stesse  modalità di applicazione) chiarisce punto per punto la metodologia di applicazione delle previsioni del decreto, prime tra tutte risponde in merito alle aree specialistiche e alle percentuali di rappresentatività e prevede anche alcune possibilità in prima applicazione del decreto.

Rappresentatività al 30%
La nota di chiarimento sottolinea che la legge 24 punta a consentire l’elaborazione di linee guida con riferimento a tutte le attività degli esercenti le professioni sanitarie. Dove in una determinata “disciplina” o “specializzazione” o “area” o “settore” di esercizio professionale non dovesse esserci alcuna società scientifica o associazione tecnico-scientifica che possieda la rappresentatività del 30% prevista dal decreto, in fase di prima applicazione e per consentire la formazione del primo elenco di società scientifiche e associazioni professionali, saranno valutate tutte le società scientifiche e le associazione tecnico-scientifiche che ne abbiano fatto richiesta e abbiano una “adeguata rappresentatività” nella disciplina o specializzazione o area o settore di riferimento.

Di più: se dovesse mancare un parametro di riferimento a livello nazionale sul quale calcolare il 30% e non si fosse in grado di calcolare questa percentuale in relazione al numero totale dei professionisti che operano nella “disciplina” o “specializzazione” o “area” o “settore” di riferimento, in questa fase di prima applicazione ci si può limitare a dichiarare il numero dei propri iscritti…”

Per continuare a leggere la news originale:

Fonte: “Legge Gelli e società scientifiche. I chiarimenti del ministero sui criteri per entrare nell’elenco di quelle abilitate a formulare le linee guida”, Quotidiano sanità

Tratto dahttp://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=55089